@ - Questi alcuni dei requisiti richiesti dalle Regioni che, una volta conclusa l'emergenza, chiedono un intervento per gestire al meglio il reclutamento di questi professionisti prorogato dal decreto Milleproroghe fino a tutto il 2025.
Le Regioni, inoltre, hanno predisposto una proposta di intervento legislativo finalizzata alla riforma della norma attuale, in modo da tenere conto delle direttive europea nonché delle competenze costituzionali loro attribuite in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria.
L'emergenza Covid è ormai alle nostre spalle da diversi mesi. Lo stesso non si può però dire per una parte di quelle norme nate per affrontare alcuni aspetti critici legati all'emergenza ed a più riprese prorogate nel corso degli ultimi anni. Tra queste l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero.
La misura, introdotta del decreto legge 18/2020, ha consentito durante l'emergenza di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri, Operatori socio sanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea ed extraeuropei, ma non ancora riconosciuti validi per l’esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute, per far fronte alla carenza di persona a fronte di un costante incremento degli accessi nei nostri ospedali. Conclusa l'emergenza, oggi le Regioni chiedono un intervento per gestire al meglio, con l'adozione di alcune linee di indirizzo, il reclutamento di questi professionisti nel periodo post emergenza.
Ma procediamo per gradi.
Il permanere della pandemia ha comportato la necessità sia di modificare ed integrare la stessa norma al fine di ampliarne la portata applicativa, sia di prorogarne la vigenza nel tempo. In tal senso, da ultimo, il decreto Milleproroghe ha modificato ed integrato la norma estendendone la vigenza fino al 31 dicembre 2025 e prevedendo, ai fini del reclutamento provvisorio e lo svolgimento dell’attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di studio, l’obbligo per l’interessato sia di chiedere alle Regioni e Province autonome il rilascio di un “riconoscimento in deroga” sia di comunicare all’Ordine professionale competente, in aggiunta all’ottenimento del predetto riconoscimento, anche la denominazione della “struttura sanitaria a contratto con il Ssn presso la quale presta l’attività” e ogni successiva variazione.
La mancata ottemperanza da parte del professionista degli obblighi di comunicazione, si specifica nel Milleproroghe, determina la sospensione del “riconoscimento”.
Una volta superata l’emergenza, infatti, per le Regioni continua a persiste la necessità di fronteggiare la carenza di personale sanitario e sociosanitario. Pertanto il reclutamento temporaneo di operatori in possesso di titoli sanitari conseguiti all’estero, non riconosciuti per l’esercizio in Italia di una corrispondente Professione Sanitaria o di Oss, rappresenta ancora oggi un’opzione non rinunciabile, la quale, tuttavia, rispetto a quanto previsto dalla originale disposizione emergenziale, necessita di essere disciplinata in modo diverso visto il carattere di fatto strutturale che sta acquisendo con il decorrere del tempo.
Queste le premesse dalle quali muovono le Regioni chiedendo di disciplinare "coerentemente e omogeneamente" sul territorio nazionale l’applicazione della disposizione, definendo i presupposti, gli aspetti fondanti e irrinunciabili comuni nonché individuando le caratteristiche dell’azione amministrativa per il rilascio del “riconoscimento in deroga”. E questo perché ad oggi le norme in vigore risultano complessivamente "lacunose" sotto diversi aspetti: non è esplicitata la natura del “riconoscimento in deroga” né il procedimento che conduce al suo rilascio e neppure quali siano gli effetti della sua sospensione. La disposizione non precisa a chi spetti vigilare sul rispetto dei previsti obblighi di comunicazione, posto che l’efficacia del “riconoscimento” non sembra condizionata alle avvenute comunicazioni. Non è neppure specificato chi debba effettuare l’ipotetica sospensione o quali siano i compiti e i poteri che spettano a Regioni e Ordini.
Per questo motivo sono state predisposte delle Linee di indirizzo che vanno a delineare il quadro generale di riferimento entro il quale le Regioni e le Province autonome potranno operare in modo certo ed uniforme, fermo restando la possibilità per ognuna di esse di effettuare scelte ulteriori per connotare le azioni da porre in essere al fine di rispondere alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.
Riconoscimento in deroga. Per “riconoscimento in deroga” si intende l’atto rilasciato da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in esito ad un procedimento amministrativo, con il quale viene attestato il possesso da parte degli interessati dei requisiti che consentono l’esercizio temporaneo, sul territorio, delle qualifiche professionali sanitarie o della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il “riconoscimento in deroga” regionale o provinciale pertanto non sostituisce né si sovrappone parzialmente al decreto di riconoscimento di un titolo di studio sanitario conseguito in un Paese comunitario o extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale, rilasciato dal Ministero della Salute, che consente la regolare iscrizione all’Ordine professionale di riferimento.
Finalità. Le Regioni e le Province autonome chiamate al rilascio dell’atto che attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della Salute, sono competenti per quanto attiene al proprio Servizio sanitario regionale e l’ottenimento dell’atto stesso è preordinato all’impiego degli interessati, laddove si registri una carenza di personale, presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate.
In ragione del bene tutelato, è interesse delle Regioni e Province autonome presidiare la qualità dell’assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori reclutati temporaneamente nonché la sicurezza degli assistiti facendo ricorso all’individuazione di precisi requisiti che gli interessati debbono possedere ai fini della presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’atto regionale o provinciale che attesta il possesso di tali requisiti necessari per l’esercizio temporaneo di attività lavorativa.
In base al proprio fabbisogno di personale sanitario le Regioni e Province autonome individuano le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono presentare l’istanza per ottenere il rilascio dell’atto regionale/provinciale che attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio temporaneo di attività lavorativa.
In ragione delle diverse opzioni esercitabili, l’atto regionale o provinciale che attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio temporaneo di attività lavorativa ha una efficacia limitata al territorio della Regione o Provincia autonoma che l’ha rilasciato.
Requisiti minimi. Per la presentazione dell’istanza l’interessato deve essere in possesso:
- a) per lo svolgimento temporaneo di attività lavorativa riferita ad una Professione Sanitaria, di un corrispondente titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado (es. liceale) di almeno tre anni;
- b) per lo svolgimento temporaneo di attività riferita all’Operatore Socio Sanitario, di un titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso formativo anche di livello inferiore rispetto al punto a) che attesti almeno:
- − una formazione teorica di almeno 300 ore finalizzata allo sviluppo di competenze rivolte al soddisfacimento dei bisogni di base, al supporto nelle attività di vita quotidiana e al benessere delle persone assistite nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale;
- − un tirocinio pratico di almeno 300 ore in strutture e servizi sanitari e sociosanitari.
- c) Dell’iscrizione all’Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità;
- d) Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà delle Regioni e Province autonome accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l’altro, che il titolo è abilitante all’esercizio della professione. A causa di situazioni specifiche che interessano taluni Paesi (come ad esempio l’Ucraina) il rilascio delle dichiarazioni di valore sono sospese. In tali casi potranno essere prese in considerazione altre soluzioni.
- e) Di una attestazione di conoscenza della lingua italiana o, per la Provincia autonoma di Bolzano della lingua tedesca;
- f) Del permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, fatti salvi diversi accordi con gli organi di competenza;
- g) Di una lettera di interesse (o manifestazione di intenti) all’assunzione da parte del datore di lavoro per i cittadini comunitari.
Viene proposta invece solo come facoltativa la richiesta dei seguenti documenti da parte delle Regioni e Province autonome:
- a) attestato di onorabilità professionale rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine in corso di validità;
- b) attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all’esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza, in corso di validità;
- c) il certificato di conformità alla direttiva europea per i titoli conseguiti in paesi della Comunità Europea;
- d) lettera di interesse (o manifestazione di intenti) all’assunzione da parte del datore di lavoro per i cittadini extracomunitari;
- e) eventuali ulteriori documenti di interesse per le Regioni e le Province autonome.
Vengono poi disciplinate la presentazione dell'istanza che dovrà e essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio insiste la struttura sanitaria che procede all’assunzione e l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa è quindi consentito solamente nel medesimo territorio della Regione/Provincia autonoma che ha rilasciato l’atto che attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio temporaneo di attività lavorativa; tutto il procedimento amministrativo; gli obblighi di comunicazione all'Ordine competente; e infine gli obblighi del datore di lavoro che avrà anche la facoltà di sospendere dal lavoro quell'operatore sanitario che non avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti.
Le Regioni, inoltre, hanno predisposto una proposta di intervento legislativo finalizzata alla riforma della norma attuale, in modo da tenere conto delle direttive europea nonché delle competenze costituzionali loro attribuite in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria.
Il testo consta di un unico articolo e quattro commi. Riprendendo nella sostanza quanto già disposto dall’articolo 6-bis del Decreto legge 105/2021, al primo comma della disposizione, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, si consente l’esercizio temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, a coloro che intendono esercitare una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui alla L. 43/2006, articolo 1, comma 2, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
Prevedendo una doverosa compartecipazione delle istituzioni preposte, il secondo comma della norma rimanda ad una intesa da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della disciplina della complessa iniziativa.
Allo scopo di evitare vuoti normativi il terzo comma dispone un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, durante il quale conserva la sua efficacia il sistema introdotto dall’articolo 13 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’articolo 6-bis del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. Decorsi i primi 90 giorni necessari alla definizione dell’intesa e gli eventuali successivi 90 giorni utili alla predisposizione dei conseguenti atti attuativi, dovrà essere data applicazione al nuovo sistema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, che determinerà la caducazione del precedente regime.
Il quarto comma, infine, dispone l’abrogazione dell’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 in quanto le disposizioni ivi previste devono considerarsi sostituite e assorbite da quelle contenute nell’articolo di legge proposto.
Giovanni Rodriquez
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