@ - Il Cdm di Meloni ha approvato il testo del ddl sull'autonomia differenziata a punto dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli. Ma vediamo qual è il significato, che cos'è l'autonomia differenziata, cosa prevede e soprattutto quali saranno le conseguenze per la gestione delle regioni di materie importanti come la scuola o la sanità.
Diverse le reazioni dopo l'approvazione, da quella positiva del presidente del Veneto, Zaia, alle critiche di Bonaccini e De Luca, che sottoliano i contro più che i pro.
L'Autonomia differenziata consentirà alle regioni a statuto ordinario di chiedere allo Stato la possibilità di legiferare su materie non di potestà esclusiva dello Stato, si tratta appunto di materie delicate come la sanità, l'istruzione, la tutela dell'ambiente o la produzione dell'energia. Ad essere escluse saranno le regioni a statuto speciale, ovvero Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.
- Autonomia differenziata, il testo del ddl Calderoli
- Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata
- Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni
- I livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
- Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni
- Le parole di Meloni sull'autonomia differenziata
- La risposta delle regioni, dal Veneto alla Campania di De Luca
Autonomia differenziata, il testo del ddl Calderoli
Ill testo del ddl Calderoli che contiene l'autonomia differenziata testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.
Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata
In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni.
Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere.
L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.
Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni
Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.
I livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni
Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.
Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Le parole di Meloni sull'autonomia differenziata
Dopo l'approvazione nel CDM del ddl sull'autonomia differenziata, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso una dichiarazione a mezzo stampa. "Con il disegno di legge quadro sull'autonomia - ha detto- puntiamo a costruire un' Italia più unita, più forte e più coesa".
Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d'Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi. La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi.
La risposta delle regioni, dal Veneto alla Campania di De Luca
Le regioni vanno in ordine sparso dopo l'approvazione del ddl sull'autonomia differenziata. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, parla di "una giornata storica. Oggi diamo corso alla volontà dei Padri Costituenti che scrissero la Carta Costituzionale in vigore dal'48".
Diverso il parere del presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, che parla di una riforma "irricevibile". Dello stesso avviso anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, "Non si sfugge alla sensazione che questo rilancio dell'autonomia differenziata i modo così affrettato e ideologizzato risponda a esigenze politiche di partito e a scadenze elettorali a breve"
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